lentepubblica


Il caso Report e la Sentenza del TAR in materia di fonti giornalistiche

lentepubblica.it • 23 Giugno 2021

report-sentenza-tar-fonti-giornalisticheUna Sentenza del TAR, che riguarda la trasmissione televisiva Report, sta facendo molto discutere: al centro del dibattito la materia concernente le fonti giornalistiche.


Una recente puntata di Report è in questi giorni al centro di una vicenda che sta diventando sempre più mediatica, poiché affronta i temi della libertà di stampa e della tutela delle fonti giornalistiche.

Il Tar del Lazio ha infatti autorizzato l’accesso agli atti della trasmissione di Rai Tre che, nei mesi scorsi, indagava sugli appalti pubblici in Lombardia.

Analizziamo i punti della vicenda e scopriamo, in breve, come si è arrivati alla situazione attuale.

I fatti

Nel ricorso presentato contro la Trasmissione Report della RAI si richiedeva in sintesi l’istanza di accesso (documentale e civico) alla RAI, in ragione della dichiarata “esigenza di tutelare la propria reputazione nelle sedi competenti”.

L’avvocato in questione, soggetto dell’inchiesta trasmessa su Rai3, sosteneva che la sua persona e l’attività professionale esercitata erano state al centro di una narrazione editoriale dove sarebbero state riportate notizie false e fuorvianti.

In risposta, la RAI aveva opposto un diniego integrale all’istanza di accesso avanzata.

Ed è così che il caso è giunto al TAR, con il ricorrente che si è appellato alla legittimazione attiva all’accesso ex L. n. 241/1990.

Le motivazioni espresse sono le seguenti:

  • interesse “diretto” –  la documentazione richiesta riguarda materiale inerente al servizio televisivo che lo aveva specificamente riguardato
  • interesse “concreto” – l’appello è funzionale a promuovere iniziative a tutela del suo buon nome
  • e interesse “attuale” – il servizio giornalistico lesivo della sua reputazione risulta tuttora visionabile sul sito internet della RAI.

Caso Report: l’intervento del TAR in materia di fonti giornalistiche

In estrema sintesi, la risposta della RAI oppone al diritto di trasparenza e accesso agli atti il diritto di segretezza delle fonti e della libertà giornalistica.

Invece, secondo gli istanti gli atti potranno aiutare nella difesa della propria reputazione e, una volta ottenuti, potranno essere studiati per capire se sono utili o meno.

L’intervento del TAR ha trovato una via di mezzo.

Da un lato, la RAI dovrà consentire al ricorrente, entro giorni trenta dalla comunicazione della sentenza, l’accesso agli atti e ai documenti richiesti.

Dall’altro lato, l’accesso dovrà essere consentito unicamente agli atti effettivamente formati e detenuti dalla RAI, che dovrà indicare, sotto la propria responsabilità, quali sono gli atti inesistenti che non è in grado di esibire.

Nel caso specifico la documentazione fa parte di richieste informative rivolte in via scritta dalla redazione del programma ad enti di natura pubblica sul conferimento d’incarichi o di consulenze riguardanti il ricorrente.

Si tratta dunque di documenti e di atti detenuti da una pubblica amministrazione o da un privato gestore di un pubblico servizio.

Per questo motivo, stabilita l’interlocuzione con soggetti di natura pubblica, non sussiste in tal caso la tutela del segreto giornalistico sulle fonti informative che consenta l’esclusione o la limitazione dell’accesso agli atti.

La reazione della RAI

La RAI ha commentato la decisione del TAR in una nota, affermando che si attiverà in ogni sede per garantire ai propri giornalisti il pieno esercizio della libertà d’informazione e la tutela delle fonti.

“In riferimento alla sentenza del Tar del Lazio su Report la Rai annuncia di aver conferito mandato per impugnare davanti al Consiglio di Stato la decisione con la quale l’attivita’ giornalistica, ove svolta dal servizio pubblico, è stata inopinatamente assimilata a un procedimento amministrativo”.

Il testo completo della Sentenza

A questo link potete consultare il testo completo della Sentenza.

 

Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it
Subscribe
Notificami
guest
0 Commenti
Inline Feedbacks
View all comments